Art. 3. Perseguimento degli obiettivi 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, nell'ambito del piano socio-assistenziale previsto dall'art. 46 della legge regionale n. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche, le modalita' per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonche' le risorse disponibili per ciascun intervento. 2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l'ordine di priorita' degli aventi titolo e' stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi: a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell'IRPEF; b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito; c) presenza nel nucleo familiare di: 1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico; 2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente; 3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico. 3. Nelle more dell'adozione del nuovo piano socio-assistenziale, la giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l'osservatorio di cui all'Art. 10, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all'Art. 13.