Art. 3.
                    Perseguimento degli obiettivi
    1.  Per  il  perseguimento  degli obiettivi di cui all'art. 2, il
consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale, nell'ambito
del  piano  socio-assistenziale  previsto  dall'art.  46  della legge
regionale  n.  38/1996,  determina  gli  interventi  da  attuare  nel
triennio  di  riferimento, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di
azioni   programmatiche,   le   modalita'   per  il  coordinamento  e
l'integrazione  dei  servizi  di  assistenza  sociale  con  gli altri
servizi  del  territorio,  nonche' le risorse disponibili per ciascun
intervento.
    2.  Ai  fini  degli  interventi  previsti  dalla  presente  legge
l'ordine di priorita' degli aventi titolo e' stabilito sulla base del
quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
      a) reddito   complessivo   del   nucleo   familiare   al  netto
dell'IRPEF;
      b) numero  dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio
concepito;
      c) presenza nel nucleo familiare di:
        1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
        2)  anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non
autosufficiente;
        3)    soggetto   in   situazione   di   particolare   disagio
psico-fisico.
    3.  Nelle more dell'adozione del nuovo piano socio-assistenziale,
la   giunta   regionale,   in   coerenza  con  le  indicazioni  della
programmazione  nazionale  e  nel  rispetto  delle disposizioni della
presente  legge,  individua  con propria deliberazione, previo parere
della  conferenza  permanente  Regione-autonomie  locali,  sentite le
competenti  commissioni  consiliari  e l'osservatorio di cui all'Art.
10,  gli  interventi  ritenuti  prioritari  ed  i criteri per la loro
attuazione,  nei  limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del
bilancio regionale di cui all'Art. 13.