Art. 4. Criteri generali di valutazione degli interventi 1. La Regione: a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito; b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui alla lettera a); c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e associati, nonche' le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge; d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarieta', strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.