Art. 4.
          Criteri generali di valutazione degli interventi
    1. La Regione:
      a) valuta,   nella   definizione   delle  politiche  regionali,
comprese  quelle  tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente
situazione  economico-sociale  derivante alle famiglie dal numero dei
componenti a carico dei produttori di reddito;
      b) modula  le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo
conto del criterio di cui alla lettera a);
      c) incentiva  e sostiene, anche economicamente, gli enti locali
singoli  e associati, nonche' le aziende sanitarie e di trasporto che
definiscono  qualificate  iniziative  in  attuazione  della  presente
legge;
      d) crea  forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa
privata,   reti  informali  di  solidarieta',  strutture  di  privato
sociale,  attraverso  una  azione di coordinamento, di controllo e di
indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.