Art. 5. Benefici per la formazione di nuove famiglie 1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione prevede: a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l'acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi; b) una riserva pari al venti per cento sui programmi d'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell'art. 1 del relativo regolamento regionale d'attuazione 20 settembre 2000, n. 2; c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale; d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al cinquanta per cento delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all'abitazione principale. 2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonche' gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi. 3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.