Art. 5.
            Benefici per la formazione di nuove famiglie
    1.  Al  fine  di  facilitare  la formazione di nuove famiglie, la
Regione prevede:
      a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze
familiari  conseguenti  al  matrimonio, ivi compreso l'acquisto della
prima   casa,   sulla  base  di  convenzioni  con  istituti  bancari,
finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
      b) una riserva pari al venti per cento sui programmi d'edilizia
residenziale  pubblica  destinata  all'assistenza  abitativa  per  la
locazione  di  alloggi  alle  giovani  coppie che intendono contrarre
matrimonio,  secondo  appositi  bandi  speciali indetti dai comuni ai
sensi  dell'Art.  17,  comma  1,  lettera b), della legge regionale 6
agosto  1999,  n. 12 e dell'art. 1 del relativo regolamento regionale
d'attuazione 20 settembre 2000, n. 2;
      c) il  rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei
servizi   di   fornitura   di   acqua,   energia   elettrica   e  gas
nell'abitazione principale;
      d) il  rimborso,  per  i  primi  due anni di matrimonio, di una
somma  pari  al cinquanta per cento delle spese riguardanti l'imposta
comunale  sugli  immobili  (ICI)  e  la  tassa  sui  rifiuti relative
all'abitazione principale.
    2.  La  giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le
fasce  di  reddito  dei  destinatari  dei  benefici di cui il comma 1
nonche'  gli  indirizzi  per  la  concessione,  da  parte dei comuni,
singoli e associati, dei benefici stessi.
    3.  La  mancata  esibizione  dell'atto matrimoniale entro un anno
dalla  concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca
della  concessione  stessa  ed  il  recupero  delle somme erogate con
l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.