Art. 7.
               Iniziative per consentire la permanenza
             di persone non autosufficienti nel proprio
               domicilio o presso il nucleo familiare
    1.  La  Regione,  nell'ambito  dell'erogazione  delle prestazioni
rientranti   nel  sistema  di  assistenza  domiciliare,  promuove  ed
incentiva  iniziative  volte  a  consentire  alle  persone  prive  di
autonomia  fisica  o  psichica,  che  non  necessitano di ricovero in
strutture  di  tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui
all'Art.  26  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del
servizio  sanitario  nazionale",  di  continuare a vivere nel proprio
domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
    2.  Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per cio' che concerne le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'Art. 3-septies
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal
decreto   legislativo   19 giugno   1999,   n.   229   e   successive
modificazioni, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti,
la  concessione,  su  richiesta  degli  aventi diritto all'assistenza
domiciliare:
      a) di  titoli  validi  per  l'acquisto  di servizi dai soggetti
pubblici  e  dai  soggetti  privati  convenzionati  e/o  accreditati,
erogatori di prestazioni sociali;
      b) di  contributi  economici al nucleo familiare dell'assistito
per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.
    3.  La giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli
indirizzi  per  la  concessione dei titoli e dei contributi di cui al
comma 2, lettere a) e b).