Art. 7. Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare 1. La Regione, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'Art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per cio' che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'Art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare: a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali; b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).