Art. 8.
                      Associazionismo familiare
    1.  La  Regione  promuove ed incentiva, anche in forma coordinata
con  gli  enti  locali,  l'associazionismo  familiare  come modalita'
necessaria  per  garantire  l'effettiva  partecipazione dei cittadini
alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.
    2.  La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta', in
base  al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non
possono  essere  piu' adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati
come  singoli  o  nelle  formazioni  sociali in cui si svolge la loro
personalita',  si  impegna  a valorizzare e sostenere la solidarieta'
tra  le famiglie e a dare impulsi ad esperienze di autorganizzazione,
promuovendo  le  associazioni  e  le  formazioni  di  privato sociale
rivolte a:
      a) organizzare   ed   attivare  esperienze  di  associazionismo
sociale,  atte  a  favorire  il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di
cura  familiare,  anche  mediante  l'organizzazione  delle banche del
tempo di cui al comma 3;
      b) promuovere  iniziative  di  sensibilizzazione, formazione ed
informazione sull'identita' ed il ruolo sociale della famiglia.
    3.  Per  banche  del  tempo  si intendono forme di organizzazione
mediante  le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte
del  proprio  tempo  per  attivita'  di cura, custodia ed assistenza,
vengono  poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni
di bisogno.
    4. La Regione inserisce tra gli interventi previsti dagli atti di
programmazione di cui all'Art. 3, commi 1 e 3, l'incentivazione delle
attivita' di cui al comma 2.
    5.  Le  associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al
comma  2,  iscritte  nel  registro  regionale delle organizzazioni di
volontariato  di cui all'Art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993,
n.  29  e  successive  modificazioni,  o nel registro regionale delle
associazioni  di  cui  all'Art.  9  della legge regionale 1 settembre
1999, n. 22, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri
enti  pubblici  per  lo svolgimento di attivita' o per la gestione di
servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.