Art. 9.
                      Sportelli per la famiglia
    1.  I  comuni,  singoli  e associati, attivano, nell'ambito delle
risorse  destinate  dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli
per  la  famiglia, che assicurino attivita' di supporto per agevolare
la  conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e
locali  in  materia  di  politiche  familiari  e l'accesso ai servizi
rivolti ai nuclei familiari.
    2.  Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione,
individuano  forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia
ed   i   servizi  regionali,  provinciali,  comunali,  delle  aziende
sanitarie  locali  (ASL)  e  degli  altri  enti pubblici che svolgono
attivita'  d'interesse  per  i nuclei familiari al fine di fornire un
supporto complessivo alla famiglia.
    3.  Le  forme  di  coordinamento  tra  i  servizi regionali e gli
sportelli  di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici
di  cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della
giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.