Art. 2.
             Riparto delle risorse finanziarie ai comuni
    1.  Le  attribuzioni  della  giunta  regionale di cui all'art. 37
della legge regionale n. 30/1998, sono esercitate sino al 31 dicembre
2003  e  comunque  finche'  le  medesime  non  saranno effettivamente
esercitate  dalle  province  sulla base degli accordi di programma di
cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 30/1998.