Art. 2. Riparto delle risorse finanziarie ai comuni 1. Le attribuzioni della giunta regionale di cui all'art. 37 della legge regionale n. 30/1998, sono esercitate sino al 31 dicembre 2003 e comunque finche' le medesime non saranno effettivamente esercitate dalle province sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 30/1998.