Art. 3. Riequilibrio del fondo regionale trasporti 1. Ai fini del riequilibrio del fondo regionale trasporti per le finalita' di cui all'art. 30, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1998 per l'anno 2002, la giunta regionale, limitatamente ai servizi con percorrenza superiore a due milioni di chilometri annui, corrisponde agli enti affidanti il novanta per cento della spesa storica corrispondente ai contributi erogati ai soggetti esercenti il trasporto pubblico locale per l'anno 1998, il cui importo e' integrato del corrispettivo dei contratti di servizio stipulati in data successiva al 1998 limitatamente alla quota a carico del fondo regionale trasporti. La giunta regionale provvede, altresi', a ripartire le rimanenti risorse tenendo conto del rapporto costi ricavi, dell'incidenza sullo stesso degli obblighi di servizio, nonche' della velocita' commerciale dei servizi regionali in rapporto alle penetrazioni urbane. Gli enti affidanti provvedono alla revisione della rete e dei livelli dei servizi minimi nei limiti delle risorse attribuite, nonche' all'adeguamento dei contratti di servizio con l'affidatario