Art. 3.
             Riequilibrio del fondo regionale trasporti
    1.  Ai fini del riequilibrio del fondo regionale trasporti per le
finalita'  di  cui  all'art.  30,  comma  2,  lettera  c) della legge
regionale   n.   30/1998   per  l'anno  2002,  la  giunta  regionale,
limitatamente  ai  servizi con percorrenza superiore a due milioni di
chilometri  annui,  corrisponde  agli  enti  affidanti il novanta per
cento  della  spesa  storica  corrispondente ai contributi erogati ai
soggetti  esercenti  il trasporto pubblico locale per l'anno 1998, il
cui  importo e' integrato del corrispettivo dei contratti di servizio
stipulati  in  data  successiva  al  1998  limitatamente alla quota a
carico  del  fondo regionale trasporti. La giunta regionale provvede,
altresi', a ripartire le rimanenti risorse tenendo conto del rapporto
costi ricavi, dell'incidenza sullo stesso degli obblighi di servizio,
nonche' della velocita' commerciale dei servizi regionali in rapporto
alle   penetrazioni   urbane.  Gli  enti  affidanti  provvedono  alla
revisione  della  rete  e  dei  livelli dei servizi minimi nei limiti
delle  risorse  attribuite,  nonche' all'adeguamento dei contratti di
servizio con l'affidatario