Art. 2.
              Integrazione dell'art. 1, comma 4, della
                legge regionale 15 luglio 1996, n. 15
    1. All'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 15/1996, dopo le
parole  "degli edifici di cui al comma 2", sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:  "dei  quali  sia  stato  eseguito  il  rustico  e
completata la copertura".