Art. 2. Integrazione dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 1. All'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 15/1996, dopo le parole "degli edifici di cui al comma 2", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".