Art. 3. Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 1. L'espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" e' da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 23 novembre 2001 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/341 del 13 novembre 2001.