Art. 3.
           Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3,
            della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22
    1.  L'espressione  "tutti gli interventi edilizi" di cui all'art.
4,  comma  3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero
di   immobili  e  nuovi  parcheggi:  norme  urbanistico-edilizie  per
agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" e' da
intendersi  riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di
ampliamento e di nuova costruzione.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione lombarda.
      Milano, 23 novembre 2001
                              FORMIGONI
  Approvata  con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/341 del
13 novembre 2001.