Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'Art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'Art. 7 del decreto legislativo medesimo. 2. A decorrere dall'efficacia della presente legge, secondo quanto disposto dal comma 1, e' abrogata la legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 (Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n, 183"). 3. All'aggiornamento degli allegati della presente legge si provvede con deliberazione della giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3, gli allegati della presente legge sono abrogati. 5. Gli oneri relativi alle attivita' istruttorie previste dalla presente legge sono a carico del gestore richiedente in base ad apposito tariffario.