Art. 10.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  hanno  efficacia  a
decorrere  dalla  stipulazione  dell'accordo di programma tra Stato e
Regione di cui all'Art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998, fermo
restando   quanto   disposto  dall'Art.  7  del  decreto  legislativo
medesimo.
    2.  A  decorrere  dall'efficacia  della  presente  legge, secondo
quanto disposto dal comma 1, e' abrogata la legge regionale 10 maggio
1990, n. 50 (Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in
attuazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175  "Attuazione  della  direttiva CEE 82/501, relativa ai
rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate attivita'
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n, 183").
    3.  All'aggiornamento  degli  allegati  della  presente  legge si
provvede  con  deliberazione della giunta regionale da pubblicare nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
    4.   A   decorrere   dalla   data  di  entrata  in  vigore  della
deliberazione  di  cui  al comma 3, gli allegati della presente legge
sono abrogati.
    5.  Gli  oneri relativi alle attivita' istruttorie previste dalla
presente  legge  sono  a  carico  del  gestore richiedente in base ad
apposito tariffario.