Art. 11.
                          Norma finanziaria
    1.  Alle  spese derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede,  ai  sensi dell'art. 10, comma 1, con le risorse trasferite
in  seguito all'applicazione dell'accordo di programma fra lo Stato e
la Regione previsto dall'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n.
112/1998.
    2. Per le spese relative all'attivita' del CVR di cui all'art. 6,
commi 1  e  2,  si  provvede  con le somme all'uopo stanziate all'UPB
5.0.2.0.1.184  "Spese postali, telefoniche e altre spese generali del
bilancio  di  previsione,  a  decorrere dall'esercizio finanziario di
applicazione dell'accordo di programma di cui al comma 1.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione lombarda.
      Milano, 23 novembre 2001
                              FORMIGONI
  Approvata  con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/342 del
13 novembre 2001.