Art. 11. Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 10, comma 1, con le risorse trasferite in seguito all'applicazione dell'accordo di programma fra lo Stato e la Regione previsto dall'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998. 2. Per le spese relative all'attivita' del CVR di cui all'art. 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme all'uopo stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario di applicazione dell'accordo di programma di cui al comma 1. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 23 novembre 2001 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/342 del 13 novembre 2001.