Art. 2.
               Funzioni della Regione e delle province
    1.  Alla Regione competono le funzioni conferite dall'Art. 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    2.   Sono  delegate  alle  province  le  funzioni  relative  agli
stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in quantita'
inferiori  a  quelle  indicate  nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e
parte 2, colonna 2 del decreto legislativo n. 334/1999.