Art. 2. Funzioni della Regione e delle province 1. Alla Regione competono le funzioni conferite dall'Art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Sono delegate alle province le funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' inferiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del decreto legislativo n. 334/1999.