Art. 3.
     Nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti
    1. Il gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose   in  quantita'  uguale  o  superiore  a  quella  indicata
nell'allegato I,  parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del decreto
legislativo    n.   334/1999,   presenta   alla   giunta   regionale,
contestualmente alla notifica di cui all'Art. 6 del decreto medesimo,
un  rapporto  preliminare  di  sicurezza,  centottanta  giorni  prima
dell'inizio della costruzione. I contenuti del suddetto rapporto sono
definiti nell'allegato 1 della presente legge.
    2. Il dirigente competente, previo esame del rapporto preliminare
di   sicurezza,  rilascia,  entro  sessanta  giorni,  il  nulla  osta
preliminare di sicurezza dell'insediamento proposto, anche sottoposto
a  condizioni.  Qualora  dall'esame  del rapporto si rilevino carenze
relative  alla  sicurezza  tali  da non poter essere eliminate con un
intervento  integrativo, si dispone, nel medesimo termine, il divieto
di  costruzione  o  di  modifica.  Il termine di sessanta giorni puo'
essere  prorogato,  per  una  sola  volta,  per  un periodo di trenta
giorni.  La  direzione generale competente comunica le determinazioni
assunte,  oltre  che  al  gestore,  al  comune  interessato  ed  alla
struttura   regionale   competente  per  le  valutazioni  di  impatto
ambientale.  Qualora  i progetti relativi ai nuovi stabilimenti siano
sottoposti  a  valutazione d'impatto ambientale, si applica l'Art. 6.
commi  2  e 3 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in
materia  di impatto ambientale) ed il giudizio di VIA e' recepito nel
provvedimento  conclusivo  di  cui all'Art. 6, comma 3 della presente
legge.
    3. I gestori di nuovi stabilimenti di cui al comma 1, per i quali
sia   stato  rilasciato  il  nulla  osta  preliminare  di  sicurezza,
presentano  il  rapporto  di  sicurezza  definitivo di cui all'Art. 4
prima dell'inizio della attivita'.
    4. All'obbligo di presentare il rapporto preliminare di sicurezza
di  cui  al  comma  1 e' soggetto altresi' il gestore di stabilimenti
oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi individuate
ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000 (Individuazione delle
modificazioni  di  impianti  e  di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio).