Art. 4. Rapporto di sicurezza 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1, parte 1, colonna 3 e parte 2, colonna 3 del decreto legislativo n. 334/1999, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, individuate ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'Art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 334/1999, il rapporto di sicurezza deve contenere gli elementi previsti nell'allegato 2 alla presente legge. 3. Il rapporto di sicurezza e' trasmesso alla giunta regionale entro i seguenti termini: a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali sia stato acquisito il nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio della attivita'; b) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, prima dell'inizio delle opere relative alla modifica; c) per gli stabilimenti esistenti, con frequenza almeno quinquennale. 4. Il rapporto di sicurezza e' istruito con le modalita' di cui all'Art. 6. Nel provvedimento che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali e di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, e' prevista la limitazione o il divieto di esercizio. 5. Il provvedimento conclusivo dell'istruttoria di cui al comma 4 definisce, altresi', la periodicita' minima delle verifiche ispettive, tenuto conto della esistenza di un sistema di gestione della sicurezza certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalita' di cui all'allegato 3 della presente legge. 6. Per gli stabilimenti esistenti che abbiano gia' provveduto all'invio della notifica entro la data prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, la Regione, al fine di completare l'iter istruttorio, provvede all'acquisizione del relativo rapporto di sicurezza e di tutti gli atti istruttori gia' svolti dal comitato tecnico regionale (CTR) di cui all'Art. 19 del medesimo decreto legislativo.