Art. 4.
                        Rapporto di sicurezza
    1.  Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose
in  quantita'  uguali  o superiori a quelle indicate nell'allegato 1,
parte  1,  colonna  3 e parte 2, colonna 3 del decreto legislativo n.
334/1999,  e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che
comportano  aggravio  di  rischio,  individuate  ai sensi del decreto
ministeriale  9 agosto  2000,  il  gestore  e'  tenuto  a redigere un
rapporto di sicurezza.
    2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'Art. 8,
comma 4 del decreto legislativo n. 334/1999, il rapporto di sicurezza
deve  contenere  gli  elementi previsti nell'allegato 2 alla presente
legge.
    3.  Il  rapporto  di sicurezza e' trasmesso alla giunta regionale
entro i seguenti termini:
      a) per  gli stabilimenti nuovi, per i quali sia stato acquisito
il  nulla  osta  preliminare  di  sicurezza,  prima dell'inizio della
attivita';
      b) per  gli  stabilimenti  in  cui si introducono modifiche che
comportano   aggravio  di  rischio,  prima  dell'inizio  delle  opere
relative alla modifica;
      c) per   gli   stabilimenti  esistenti,  con  frequenza  almeno
quinquennale.
    4.  Il  rapporto di sicurezza e' istruito con le modalita' di cui
all'Art.   6.  Nel  provvedimento  che  conclude  l'istruttoria  sono
indicate  le  valutazioni tecniche finali e di eventuali prescrizioni
integrative  e,  qualora  le  misure  adottate  dal  gestore  per  la
prevenzione   e   la   riduzione   di   incidenti   rilevanti   siano
insufficienti, e' prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
    5. Il provvedimento conclusivo dell'istruttoria di cui al comma 4
definisce,   altresi',   la   periodicita'   minima  delle  verifiche
ispettive,  tenuto  conto  della  esistenza di un sistema di gestione
della sicurezza certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione
Lombardia  secondo  le modalita' di cui all'allegato 3 della presente
legge.
    6.  Per  gli  stabilimenti  esistenti che abbiano gia' provveduto
all'invio   della   notifica  entro  la  data  prevista  dal  decreto
legislativo  n.  334/1999,  la  Regione, al fine di completare l'iter
istruttorio,  provvede  all'acquisizione  del  relativo  rapporto  di
sicurezza  e  di  tutti  gli atti istruttori gia' svolti dal comitato
tecnico  regionale  (CTR)  di  cui  all'Art.  19 del medesimo decreto
legislativo.