Art. 5. Scheda di valutazione tecnica 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del decreto legislativo n. 334/1999, ed inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell'allegato stesso, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore e' tenuto a inoltrare alla giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione, nell'ambiio del sistema di gestione della sicurezza obbligatorio ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo n. 334/1999, dell'attivita' di identificazione dei pericoli rilevanti derivanti dall'attivita' normale o anomala e di valutazione della relativa probabilita' e gravita'. 2. La scheda di valutazione tecnica e' trasmessa alla giunta regionale entro i seguenti termini: a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali e' stato acquisito nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio dell'attivita'; b) per gli stabilimenti esistenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale; c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, prima dell'inizio dell'attivita' dell'impianto modificato. 3. Il dirigente competente, al termine dell'istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta definitivo di sicurezza con eventuali prescrizioni integrative. 4. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato all'ottenimento del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al rispetto delle eventuali prescrizioni integrative. 5. I commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso di modifiche che non comportino aggravio di rischio qualora il gestore abbia adottato un sistema di gestione della sicurezza di cui all'allegato 3 del decreto legislativo n. 334/1999, certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalita' di cui all'allegato 3 della presente legge.