Art. 5.
                    Scheda di valutazione tecnica
    1.  Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose
in  quantita'  uguali  o superiori a quelle indicate nell'allegato 1,
parte  1,  colonna  2 e parte 2, colonna 2 del decreto legislativo n.
334/1999,  ed  inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell'allegato
stesso,  e  per  gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che
non  comportano aggravio di rischio, il gestore e' tenuto a inoltrare
alla  giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri
l'avvenuta  effettuazione,  nell'ambiio del sistema di gestione della
sicurezza  obbligatorio  ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo
n. 334/1999, dell'attivita' di identificazione dei pericoli rilevanti
derivanti  dall'attivita'  normale  o  anomala e di valutazione della
relativa probabilita' e gravita'.
    2.  La  scheda  di  valutazione  tecnica e' trasmessa alla giunta
regionale entro i seguenti termini:
      a) per  gli  stabilimenti nuovi, per i quali e' stato acquisito
nulla    osta    preliminare    di   sicurezza,   prima   dell'inizio
dell'attivita';
      b) per gli stabilimenti esistenti, entro due anni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
quinquennale;
      c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non
comportano  aggravio  di  rischio,  prima  dell'inizio dell'attivita'
dell'impianto modificato.
    3. Il dirigente competente, al termine dell'istruttoria, rilascia
per  i  nuovi  stabilimenti  e conferma per quelli esistenti il nulla
osta definitivo di sicurezza con eventuali prescrizioni integrative.
    4.  L'esercizio dell'attivita' e' subordinato all'ottenimento del
suddetto  nulla  osta  definitivo  di  sicurezza ed al rispetto delle
eventuali prescrizioni integrative.
    5.  I  commi  2, 3 e 4 non si applicano nel caso di modifiche che
non  comportino aggravio di rischio qualora il gestore abbia adottato
un  sistema  di  gestione  della  sicurezza di cui all'allegato 3 del
decreto   legislativo   n.   334/1999,  certificato  da  un  istituto
riconosciuto  dalla  Regione  Lombardia  secondo  le modalita' di cui
all'allegato 3 della presente legge.