Art. 6.
                    Svolgimento dell'istruttoria
    1.  Per  l'espletamento  dell'attivita'  istruttoria  relativa al
rapporto  di  sicurezza  di  cui  all'Art.  4,  la direzione generale
competente  si avvale del supporto di un comitato denominato comitato
valutazione  rischi  (CVR),  costituito  con  decreto  del  direttore
generale  cui  partecipano  esperti esterni. Il CVR e' presieduto dal
dirigente  competente  e  composto  da  cinque  esperti in materia di
analisi  e  valutazione  di  installazioni  a  rischio  di  incidente
rilevante di cui:
      a) due designati dal direttore generale competente;
      b) uno  designato  dall'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA);
      c) uno  designato  dall'ispettorato  regionale  dei  vigili del
fuoco;
      d) uno  designato  dall'istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL).
    2.  Per  le singole istruttorie il suddetto comitato e' integrato
con  tre  esperti  in rappresentanza rispettivamente della provincia,
del   comune   e   del  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco
territorialmente competenti.
    3.  L'attivita' istruttoria di cui al comma 1 consiste nell'esame
della  documentazione  ricevuta, nell'acquisizione del parere del CTR
di  cui  all'Art. 19 del decreto legislativo n. 334/1999, se espresso
nei  termini  di  cui  all'Art.  21,  comma  2  del  medesimo decreto
legislativo,  nonche' nell'effettuazione di eventuali sopralluoghi ed
ispezioni.  Il  provvedimento  conclusivo  e'  adottato dal direttore
generale  entro  centoventi  giorni  dal  ricevimento del rapporto di
sicurezza.  Tale  termine  puo'  essere sospeso una sola volta per un
periodo   di   sessanta   giorni   al  fine  di  acquisire  ulteriori
informazioni ed elementi integrativi di giudizio.
    4.  Nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche con aggravio di
rischio,  il  provvedimento  conclusivo  di  cui al comma 3 autorizza
l'esercizio  dell'attivita'  con  eventuali  prescrizioni integrative
ovvero,  laddove  le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, vieta di
avviare l'esercizio dell'attivita'.
    5.   Nel   caso   di  stabilimenti  esistenti,  il  provvedimento
conclusivo di cui al comma 3 autorizza l'esercizio dell'attivita' con
eventuali   prescrizioni   integrative,  ovvero,  laddove  le  misure
adottate  dal  gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti
rilevanti  risultino  insufficienti,  limita  o vieta la prosecuzione
dell'esercizio dell'attivita'.