Art. 7.
                       Attivita' di controllo
    1.    L'attivita'    di   controllo   e'   esercitata   dall'ARPA
congiuntamente  alle  strutture  del  Corpo  nazionale dei vigili del
fuoco  territorialmente  competenti  e  comporta,  in particolare, lo
svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza
della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto
dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
    2.  Gli  stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo
predisposto   dalla   competente   direzione  generale  della  giunta
regionale  d'intesa  con  L'ARPA e l'ispettorato regionale dei vigili
del fuoco.
    3.  Il  programma  di  cui al comma 2, stabilisce la periodicita'
delle  ispezioni  in  base  alle  conclusioni  delle  istruttorie dei
rapporti   di   sicurezza  e  delle  schede  di  valutazione  tecnica
presentate dal gestore ed alla qualita' del sistema di gestione della
sicurezza adottato.
    4, L'ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
territorialmente  competenti  assicurano una maggiore frequenza delle
verifiche  ispettive  negli  stabilimenti  i  cui sistemi di gestione
della  sicurezza  non  siano  certificati da un istituto riconosciuto
dalla Regione in base ai criteri di cui all'allegato 3 della presente
legge.
    5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 trasmettono alla direzione
generale competente in materia di controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti una relazione per ogni singola attivita' di controllo.
    6. La competente direzione generale della giunta regionale redige
una  relazione  annuale  sull'attivita'  di  controllo  svolta  e  la
trasmette al consiglio regionale.