Art. 7. Attivita' di controllo 1. L'attivita' di controllo e' esercitata dall'ARPA congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e comporta, in particolare, lo svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. 2. Gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo predisposto dalla competente direzione generale della giunta regionale d'intesa con L'ARPA e l'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. 3. Il programma di cui al comma 2, stabilisce la periodicita' delle ispezioni in base alle conclusioni delle istruttorie dei rapporti di sicurezza e delle schede di valutazione tecnica presentate dal gestore ed alla qualita' del sistema di gestione della sicurezza adottato. 4, L'ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri di cui all'allegato 3 della presente legge. 5. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla direzione generale competente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti una relazione per ogni singola attivita' di controllo. 6. La competente direzione generale della giunta regionale redige una relazione annuale sull'attivita' di controllo svolta e la trasmette al consiglio regionale.