Art. 8.
                      Competenze delle province
    1.  I  gestori degli stabilimenti di cui all'Art. 5, comma 3, del
decreto    legislativo   n.   334/1999   inoltrano   alla   provincia
territorialmente  competente,  nonche' in copia alla giunta regionale
ed  al  comune  competente  per  territorio, la scheda di valutazione
tecnica  e la scheda di informazione sui rischi di cui all'allegato 5
del decreto legislativo medesimo.
    2.   La   provincia,   avvalendosi  delle  competenze  dell'ARPA,
istruisce  la  scheda  di valutazione tecnica, sulla base delle linee
guida   emesse  dalla  competente  direzione  generale  della  giunta
regionale.
    3. Nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria sono indicate le
valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora  le  misure  adottate  dal  gestore  per  la prevenzione e la
riduzione  di incidenti rilevanti siano insufficienti, e' prevista la
limitazione o il divieto di esercizio. Copia del provvedimento finale
e'   trasmessa   alla  competente  direzione  generale  della  giunta
regionale, al comune ed all'azienda sanitaria locale territorialmente
competenti.