Art. 9. S a n z i o n i 1. Oltre a quanto previsto dall'Art. 27 del decreto legislativo n. 334/1999, si applicano le seguenti sanzioni: a) il gestore che omette di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui all'Art. 3, commi 1 e 4, e' tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cento milioni (Euro 51.645,69); b) il gestore che omette di presentare la scheda di valutazione tecnica di cui all'Art. 5, e' tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire duecento milioni (Euro 103.291,38); c) il gestore che omette di aggiornare la scheda di valutazione tecnica di cui all'Art. 5 e' tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni (Euro 25.822,84). 2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano in caso d'inosservanza dei termini di cui all'Art. 4, comma 3 ed all'Art. 5, comma 2.