Art. 9.
                           S a n z i o n i
    1.  Oltre  a quanto previsto dall'Art. 27 del decreto legislativo
n. 334/1999, si applicano le seguenti sanzioni:
      a) il  gestore che omette di presentare il rapporto preliminare
di  sicurezza  di cui all'Art. 3, commi 1 e 4, e' tenuto al pagamento
della  sanzione pecuniaria amministrativa di lire cento milioni (Euro
51.645,69);
      b) il gestore che omette di presentare la scheda di valutazione
tecnica  di  cui  all'Art.  5,  e' tenuto al pagamento della sanzione
pecuniaria amministrativa di lire duecento milioni (Euro 103.291,38);
      c) il gestore che omette di aggiornare la scheda di valutazione
tecnica  di  cui  all'Art.  5  e'  tenuto al pagamento della sanzione
pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni (Euro 25.822,84).
    2.  Le  sanzioni  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si
applicano in caso d'inosservanza dei termini di cui all'Art. 4, comma
3 ed all'Art. 5, comma 2.