Art. 4. Estensione e limiti dei benefici 1. I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalita' ai dirigenti e dipendenti degli enti strumentali della Regione. 2. Non e' consentita l'applicazione della presente legge a coloro che abbiano ottenuto il trattamento di quiescienza e risultano riammessi in servizio ai sensi della normativa vigente. In quest'ultimo caso la Regione provvedera' al definitivo collocamento a riposo.