Art. 4.
                  Estensione e limiti dei benefici
    1. I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle
medesime  condizioni  e  con  le  medesime  modalita'  ai dirigenti e
dipendenti degli enti strumentali della Regione.
    2. Non e' consentita l'applicazione della presente legge a coloro
che  abbiano  ottenuto  il  trattamento  di  quiescienza  e risultano
riammessi   in   servizio   ai  sensi  della  normativa  vigente.  In
quest'ultimo caso la Regione provvedera' al definitivo collocamento a
riposo.