Art. 5.
                            D i v i e t i
    1.  Ai  soggetti collocati a riposo e/o che abbiano usufruito del
beneficio  di  cui  alla presente legge, e' fatto divieto assoluto di
instaurare  rapporti  professionali  con  la  Regione  e con gli enti
strumentali  da  essa  dipendenti, a qualunque titolo prestati, per i
cinque  anni successivi alla cessazione del servizio. La stipulazione
di  contratti,  accordi  o  convenzioni  in contrasto con il presente
divieto   comporta   responsabilita'  personale  e  patrimoniale  del
dirigente  che  abbia  sottoscritto  il  contratto,  l'accordo  o  la
convenzione.