Art. 5. D i v i e t i 1. Ai soggetti collocati a riposo e/o che abbiano usufruito del beneficio di cui alla presente legge, e' fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti, a qualunque titolo prestati, per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio. La stipulazione di contratti, accordi o convenzioni in contrasto con il presente divieto comporta responsabilita' personale e patrimoniale del dirigente che abbia sottoscritto il contratto, l'accordo o la convenzione.