Art. 7. Norma transitoria 1. Al fine di favorire l'esodo volontario, nella prima applicazione della presente legge e comunque entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa, il 50 per cento dei posti della qualifica di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' coperto mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo della Regione appartenente all'ex ottava qualifica funzionale posseduta alla data del 31 dicembre 1989 ed aventi i sottoindicati requisiti: a) dipoloma di laurea e cinque anni di anzianita' nell'ottava qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1989; b) diploma di maturita' e nove anni di anzianita' nell'ottava qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1989. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio devono emanare il relativo bando di concorso e stabilire i titoli valutabili, la composizione della commissione nonche' le materie oggetto delle prove, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.