Art. 7.
                          Norma transitoria
    1.   Al   fine   di  favorire  l'esodo  volontario,  nella  prima
applicazione  della  presente  legge  e comunque entro e non oltre un
anno  dall'entrata  in vigore della stessa, il 50 per cento dei posti
della  qualifica  di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  coperto  mediante  concorso interno, per
titoli  ed  esami,  riservato  al  personale  di  ruolo della Regione
appartenente  all'ex  ottava qualifica funzionale posseduta alla data
del 31 dicembre 1989 ed aventi i sottoindicati requisiti:
      a) dipoloma  di  laurea e cinque anni di anzianita' nell'ottava
qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1989;
      b) diploma  di  maturita' e nove anni di anzianita' nell'ottava
qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1989.
    2.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  la  giunta  regionale  e l'ufficio di presidenza del consiglio
devono  emanare  il  relativo  bando di concorso e stabilire i titoli
valutabili,  la  composizione  della  commissione  nonche' le materie
oggetto  delle  prove,  tenuto  conto  delle  disposizioni  di  legge
vigenti.