Art. 2. Modifiche all`art. 4 della legge regionale, n. 25 del 2001 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 25 recante "Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000", le parole: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 maggio 2002". 2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del 2001, le parole: "entro i successivi sessanta giorni", sono sostituite dalle parole: "entro i successivi centoventi giorni".