Art. 2.

     Modifiche all`art. 4 della legge regionale, n. 25 del 2001

    1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n.
25  recante  "Norme  per  la  delocalizzazione degli immobili colpiti
dagli  eventi  calamitosi  dell'ottobre  e novembre 2000", le parole:
"entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
stessa", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 maggio 2002".
    2.  Al  comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del 2001,
le  parole:  "entro  i  successivi  sessanta giorni", sono sostituite
dalle parole: "entro i successivi centoventi giorni".