Art. 3. Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita' 1. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'" e fino all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia, restano ferme le deleghe ai comuni di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita', relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilita' della Regione e a quelle trasferite o delegate alla stessa.