Art. 3.

Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'

    1.  Dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   8 giugno   2001,  n.  327  recante  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'" e fino all'emanazione della legge regionale di
disciplina  della  materia,  restano  ferme  le  deleghe ai comuni di
funzioni   in   materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
relativamente  alle  opere  pubbliche  o  di  pubblica utilita' della
Regione e a quelle trasferite o delegate alla stessa.