Art. 4.

     Modifiche all'art. 45 della legge regionale. n. 20 del 2000

    1. All'art. 45 della legge regionale n. 20 del 2000 i commi 2 e 3
- sono sostituiti dai seguenti:
    "2.  La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi
adottati  nell'esercizio  delle funzioni delegate, di cui al comma 1,
e' effettuata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
    3.  Alle  province  sono  conferiti i compiti di designazione - e
nomina    dei    componenti   delle   commissioni   competenti   alla
determinazione  del  valore  agricolo, di cui all'art. 41 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  nonche'  di
disciplina  del  funzionamento  delle stesse. A tali commissioni sono
demandati  altresi'  i  compiti  in  materia di quantificazione delle
sanzioni in caso di abusi edilizi, gia' attribuiti dalla legislazione
statale alle agenzie del territorio.".