Art. 4. Modifiche all'art. 45 della legge regionale. n. 20 del 2000 1. All'art. 45 della legge regionale n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 - sono sostituiti dai seguenti: "2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1, e' effettuata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Alle province sono conferiti i compiti di designazione - e nomina dei componenti delle commissioni competenti alla determinazione del valore agricolo, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia' attribuiti dalla legislazione statale alle agenzie del territorio.".