Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 dicembre 2001 ERRANI