Art. 5.

                          Entrata in vigore

    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti  del comma 2 dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 21 dicembre 2001

                               ERRANI