Art. 11. Sistema informativo tributario e fiscale regionale 1. Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilita' ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria. 2. La Regione, al fine di coordinare la propria attivita' impositiva con quella degli altri enti, di creare archivi regionali condivisi, di definire procedure amministrative uniformi, promuove l'interscambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria dello Stato, con gli enti locali e con gli altri enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario e fiscale regionale. A tale fine, la giunta regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla partecipazione ad organismi tecnici o alla stipula di appositi protocolli d'intesa.