Art. 11.

         Sistema informativo tributario e fiscale regionale

    1.   Il  sistema  informativo  tributario  e  fiscale  regionale,
costituito dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale,
ha  lo  scopo  di  consentire  alla  Regione  la disponibilita' ed il
trattamento  di  tutti  i  dati necessari alla piena attuazione della
propria autonomia tributaria.
    2.  La  Regione,  al  fine  di  coordinare  la  propria attivita'
impositiva  con  quella degli altri enti, di creare archivi regionali
condivisi,  di  definire  procedure amministrative uniformi, promuove
l'interscambio  di  informazioni  con  l'amministrazione  finanziaria
dello  Stato,  con  gli  enti  locali  e  con gli altri enti pubblici
detentori  di banche dati utili alla completa definizione del sistema
informativo  tributario  e  fiscale regionale. A tale fine, la giunta
regionale  assume  i provvedimenti necessari alla costituzione e alla
partecipazione  ad  organismi  tecnici  o  alla  stipula  di appositi
protocolli d'intesa.