Art. 13.

                       Disciplina transitoria

    1.  Fino  alla  data  di  stipulazione  delle  convenzioni di cui
all'art.   8,   ovvero  fino  al  momento  in  cui  la  liquidazione,
l'accertamento,  la  riscossione  ed il contenzioso non siano assunti
direttamente  dalla  Regione,  le  relative  attivita'  continuano ad
essere   svolte   dall'amministrazione  finanziaria,  secondo  quanto
disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 21 dicembre 2001

                               ERRANI