Art. 13. Disciplina transitoria 1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ovvero fino al momento in cui la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunti direttamente dalla Regione, le relative attivita' continuano ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 dicembre 2001 ERRANI