Art. 2. Titolarita' dell'imposta 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2002 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'IRAP, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi.