Art. 2.

                      Titolarita' dell'imposta

    1.  A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2002
sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, la
liquidazione,     l'accertamento,     la    riscossione    dell'IRAP,
l'accertamento  delle  violazioni,  l'irrogazione  delle sanzioni, il
contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi.