Art. 3.

                          Principi generali

    1.  L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni
connesse   alla  titolarita'  dell'imposta,  si  ispira  ai  seguenti
principi:
      a) economicita', efficienza ed efficacia;
      b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta
e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
      c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
      d) armonizzazione  delle procedure applicative dell'imposta con
quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli enti locali;
      e) trasparenza   e   massima  informazione  nei  confronti  del
contribuente.
    2.  La  Regione  e'  il  soggetto  al  quale  siano eventualmente
affidate,  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, le attivita' relative alla
gestione   del   tributo,   uniformano   la   propria  condotta  alle
disposizioni  di  cui  alla  legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".