Art. 4. Riscossione dell'imposta 1. L'imposta dovuta e' riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 30, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti da parte degli enti pubblici. 2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.