Art. 4.

                      Riscossione dell'imposta

    1.  L'imposta dovuta e' riscossa mediante versamento del soggetto
passivo  da  eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le
imposte  sui  redditi.  Restano ferme le disposizioni di cui all'Art.
30,  comma  5  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446 e
relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti
da parte degli enti pubblici.
    2.  La  riscossione  coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo
sulla  base  delle  disposizioni che regolano la riscossione coattiva
delle imposte sui redditi.