Art. 6.

                    Determinazione dell'aliquota

    1. La Regione ha facolta' di variare con propria legge l'aliquota
di  imposta  nei  limiti  di quanto previsto dalla normativa statale,
anche  differenziandola  per  settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi.
    2.  La  legge  regionale  che dispone variazioni di aliquota deve
entrare  in  vigore  entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data.
    3.  Laddove  non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si
intendono  confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta
precedente.