Art. 6. Determinazione dell'aliquota 1. La Regione ha facolta' di variare con propria legge l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. 2. La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data. 3. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta precedente.