Art. 7.

  Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali

    1.  L'aliquota  dell'IRAP per i soggetti di cui all'art. 3, comma
1,  lettera  e)  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di
utilita'   sociale   (ONLUS)   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, e' determinata, limitatamente
all'attivita'  istituzionale  esercitata,  nella  misura del 3,50 per
cento  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2001.
    2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi' alle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
    3.  La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al
presente  articolo  si  riferisce  al  valore  della produzione netta
realizzato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.