Art. 8.

                        Gestione del tributo

    1.   La   gestione   delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,  per
l'espletamento,   in   tutto   o   in   parte   della   liquidazione,
dell'accertamento     e     riscossione     dell'imposta,     nonche'
dell'accertamento  delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni,
del  contenzioso,  dei rimborsi, dell'assistenza al contribuente, ivi
compreso il diritto di interpello, puo' avvenire:
      a) tramite  i  servizi  esistenti  nell'ambito  della struttura
organizzativa regionale e secondo le vigenti procedure;
      b) tramite  l'agenzia  delle  entrate,  mediante  la stipula di
convenzioni.
    2.  La  giunta  regionale  provvede  con  propria  deliberazione,
adottata  entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
a  definire  l'opzione  tra  le  modalita'  di  gestione  del tributo
previste  al  comma  1, stipulando contestualmente la convenzione con
l'agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).