Art. 8. Gestione del tributo 1. La gestione delle attivita' di cui all'art. 2, per l'espletamento, in tutto o in parte della liquidazione, dell'accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' dell'accertamento delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni, del contenzioso, dei rimborsi, dell'assistenza al contribuente, ivi compreso il diritto di interpello, puo' avvenire: a) tramite i servizi esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale e secondo le vigenti procedure; b) tramite l'agenzia delle entrate, mediante la stipula di convenzioni. 2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire l'opzione tra le modalita' di gestione del tributo previste al comma 1, stipulando contestualmente la convenzione con l'agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).