(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. V a r i a z i o n e 1. L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 2001, con l'art. 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), all'U.P.B. 4.8.2.5.2.125 "Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilita' ai fini turistici" e' ridotta di L. 2.000.000.000. 2. E' altresi' ridotta, per l'anno 2001, la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.120 "Realizzazione del servizio ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" di L. 7.260.000.000. 3. E autorizzata la spesa, per l'anno 2001, di L. 9.260.000.000, per il saldo dei contributi di esercizio 2001, alle aziende del trasporto pubblico locale. 4. All'onere, di cui al comma 3, si provvede con le disponibilita' di cui ai commi l e 2. 5. La dotazione finanziaria dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.123 "Completamento della riforma del trasporto pubblico locale" e' incrementata per L. 9.260.000.000. 6. Allo stato di previsione delle spese, del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico, sono apportate, per l'anno 2001, le seguenti variazioni: la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.5.2.125 e' ridotta di L. 2.000.000.000; la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.120 e' ridotta di L. 7.260.000.000; la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.123 e' incrementata per L. 9.260.000.000.