Art. 2. Iniziative ammissibili a contributo 1. Le iniziative ammissibili a contributo devono riguardare interventi di lotta agli insetti infestanti. 2. Possono altresi' essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta agli insetti infestanti, le spese relative a: a) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e di cui sia riconosciuta la non nocivita' all'uomo e all'ambiente; b) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione; c) acquisto, da parte di enti locali o aziende pubbliche competenti, di strumentazioni e apparecchiature speciali. 3. Le spese previste per le iniziative indicate al comma 2 non devono essere complessivamente superiori al quaranta per cento di quelle previste per l'intero progetto; per il primo anno il limite e' elevato all'ottanta per cento.