Art. 2.
                 Iniziative ammissibili a contributo

    1.  Le  iniziative  ammissibili  a  contributo  devono riguardare
interventi di lotta agli insetti infestanti.
    2.  Possono  altresi' essere ammesse a contributo, nell'ambito di
un progetto complessivo che preveda la lotta agli insetti infestanti,
le spese relative a:
      a) sperimentazione  di nuove tecniche di lotta convenientemente
applicabili  e  di  cui  sia riconosciuta la non nocivita' all'uomo e
all'ambiente;
      b) interventi  di  informazione  e di divulgazione diretti alla
popolazione;
      c) acquisto,  da  parte  di  enti  locali  o  aziende pubbliche
competenti, di strumentazioni e apparecchiature speciali.
    3.  Le  spese  previste per le iniziative indicate al comma 2 non
devono  essere  complessivamente  superiori  al quaranta per cento di
quelle previste per l'intero progetto; per il primo anno il limite e'
elevato all'ottanta per cento.