Art. 6.
                      Erogazione dei contributi

    1. L'erogazione dei contributi avviene come segue:
      a) il    settanta    per   cento   alla   presentazione   della
certificazione di inizio degli interventi approvati;
      b) il rimanente trenta per cento alla completa esecuzione delle
iniziative  previste dal progetto, previa presentazione degli atti di
contabilita'  finale  e della dichiarazione del soggetto beneficiario
che attesti il rispetto del progetto autorizzato.
    2.  I  soggetti  beneficiari  comunicano  alla A.S.L. i tempi, le
localita',  le  modalita'  di  esecuzione ed i prodotti utilizzati al
fine  di  consentire ai tecnici del dipartimento di prevenzione della
A.S.L.  di effettuare i controlli, anche a campione circa la corretta
esecuzione del progetto.
    3.  Nel  caso  in  cui  la  spesa  effettivamente  sostenuta  sia
inferiore  a  quella preventivata, il contributo e' proporzionalmente
ridotto.