Art. 6. Erogazione dei contributi 1. L'erogazione dei contributi avviene come segue: a) il settanta per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati; b) il rimanente trenta per cento alla completa esecuzione delle iniziative previste dal progetto, previa presentazione degli atti di contabilita' finale e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato. 2. I soggetti beneficiari comunicano alla A.S.L. i tempi, le localita', le modalita' di esecuzione ed i prodotti utilizzati al fine di consentire ai tecnici del dipartimento di prevenzione della A.S.L. di effettuare i controlli, anche a campione circa la corretta esecuzione del progetto. 3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo e' proporzionalmente ridotto.