Art. 7. Revoca del contributo 1. Il contributo regionale puo' essere revocato quando: a) le iniziative approvate non siano iniziate entro tre mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo; b) le iniziative non siano state ultimate entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed in eventuali proroghe autorizzate; c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate; d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanita' e tutela ambientale; e) siano state accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa. 2. Il contributo e' altresi' revocato quando il beneficiario non fornisca gli atti, necessari al commento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo. 3. La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato atto di revoca e' effettuata entro novanta giorni dalla notifica della revoca. 4. La mancata restituzione del credito che e' comunque recuperato attraverso le forme di legge, determina l'esclusione per tre anni, del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Lombardia.