Art. 7.
                        Revoca del contributo

    1. Il contributo regionale puo' essere revocato quando:
      a) le  iniziative  approvate  non siano iniziate entro tre mesi
dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo;
      b) le  iniziative  non  siano  state  ultimate  entro  i limiti
stabiliti  nell'atto  di  concessione  del contributo ed in eventuali
proroghe autorizzate;
      c) le   iniziative  siano  realizzate  solo  in  parte,  oppure
risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
      d) nel  corso  della realizzazione non siano state osservate le
normative vigenti in materia di sanita' e tutela ambientale;
      e) siano    state    accertate    gravi   irregolarita'   nella
contabilizzazione della spesa.
    2.  Il contributo e' altresi' revocato quando il beneficiario non
fornisca  gli  atti,  necessari  al commento della documentazione per
l'adozione   del  provvedimento  definitivo  di  liquidazione,  entro
sessanta  giorni  dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a
contributo.
    3. La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato
atto  di  revoca  e'  effettuata  entro novanta giorni dalla notifica
della revoca.
    4. La mancata restituzione del credito che e' comunque recuperato
attraverso  le  forme  di legge, determina l'esclusione per tre anni,
del  soggetto  beneficiario  da  ogni forma di contribuzione da parte
della Regione Lombardia.