Art. 9.
                          Norma finanziaria

    1.  Per  la  concessione  dei  contributi previsti dalla presente
legge  e'  autorizzata  per  l'anno  2001  la spesa complessiva di L.
2.000.000.000 (Euro 1.032.91380).
    2.  All'onere complessivo di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
previsto  dal  comma  1, si provvede con le risorse statali vincolate
stanziate all'U.P.B. 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi
di assistenza" del bilancio di previsione per l'esercizio 2001.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione lombarda.
      Milano, 30 novembre 2001

                              FORMIGONI

    (Approvata  con  deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/367
del 27 novembre 2001).