Art. 9. Norma finanziaria 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.91380). 2. All'onere complessivo di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) previsto dal comma 1, si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all'U.P.B. 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l'esercizio 2001. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 30 novembre 2001 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/367 del 27 novembre 2001).