Art. 3.
                          F i n a l i t a'
    1. Le finalita' della istituzione della zona di salvaguardia sono
le seguenti:
      a) tutelare  e  valorizzare  le  risorse  naturali, ambientali,
paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
      b) promuovere    e    valorizzare   le   attivita'   economiche
tradizionali e legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
      c) garantire   forme  d'uso  del  territorio  ed  uno  sviluppo
tendenti   a  valorizzare  e  ripristinare  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici  e  le  tecniche costruttive tradizionali e tipiche del
territorio;
      d) promuovere,  organizzare  e  sostenere attivita' di studio e
ricerca, didattiche e scientifiche;
      e) garantire  in  particolare  e  secondo  le  disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento  di  attuazione  della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della
flora  e  della  fauna  selvatiche)  e  successive  modificazioni, il
mantenimento  in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e
gli  habitat  presenti  ed  inseriti  negli  allegati delle direttive
79/409/CEE   del   Consiglio   del   2 aprile  1979  (concernente  la
conservazione  degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, e
92/43/CEE   del   Consiglio   del   21 maggio   1992  (relativa  alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche) e successive modificazioni;
      f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in
termini  di  fruizione  turistica  ecosostenibile,  che  abbiano come
riferimento  l'intero  territorio  del  bosco  di  Cassine  e  la sua
complessita'.