Art. 3. F i n a l i t a' 1. Le finalita' della istituzione della zona di salvaguardia sono le seguenti: a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio; b) promuovere e valorizzare le attivita' economiche tradizionali e legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse; c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali e tipiche del territorio; d) promuovere, organizzare e sostenere attivita' di studio e ricerca, didattiche e scientifiche; e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni; f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del bosco di Cassine e la sua complessita'.