Art. 4.
                           G e s t i o n e
    1.  Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie  per  il  conseguimento  delle finalita' di cui all'art. 3
sono  esercitate  direttamente dai comuni interessati in applicazione
del piano di cui all'art. 7.
    2.  L'assemblea  dei sindaci dei comuni interessati dalla zona di
salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative,
predispone   ed   approva   il   programma  di  attivita'  annuale  e
pluriennale,  provvede  alla  trasmissione  del  piano  d'area di cui
all'art.  7  alla  Regione  Piemonte  ed  assume  tutte le iniziative
necessarie   al   raggiungimento   degli  obiettivi  istituzionali  e
gestionali.