Art. 4. G e s t i o n e 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 3 sono esercitate direttamente dai comuni interessati in applicazione del piano di cui all'art. 7. 2. L'assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla zona di salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed approva il programma di attivita' annuale e pluriennale, provvede alla trasmissione del piano d'area di cui all'art. 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.