Art. 5.
                        Norme di salvaguardia
    1.  Sull'intero  territorio  della zona di salvaguardia, oltre al
rispetto  delle  leggi  statali  e  regionali  in  materia  di tutela
dell'ambiente, della flora e della fauna, e' fatto divieto di:
      a) aprire e coltivare cave;
      b) aprire e gestire discariche;
      c) costruire  nuove  strade  ed ampliare le esistenti se non in
funzione  delle  attivita'  agricole  e forestali e della fruibilita'
pubblica dell'area protetta.
    2.  L'uso  del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio
dell'area  protetta  devono corrispondere ai fini di cui all'art. 3 e
sono definiti nel piano d'area di cui all'art. 7.
    3.  Le  norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale
sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai
sensi  della  legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative
alla  gestione  del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla
legge  regionale  23 gennaio  1984,  n.  7. Fino all'approvazione del
piano  di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle
norme vigenti.
    4.  Fino  all'approvazione del piano d'area di cui all'art. 7 gli
interventi  di  modificazione  dello  stato attuale dei luoghi, fatta
salva  ogni  altra  autorizzazione prevista per legge e ad esclusione
degli  interventi  di  cui  all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c)
della  legge  regionale  5 dicembre  1977,  n.  56 (Tutela ed uso del
suolo),  da  ultimo  modificato  dall'art.  16  della legge regionale
6 dicembre  1984,  n.  61,  sono  soggetti  ad  autorizzazione  della
provincia  competente,  ai  sensi  dell'art.  94, comma 3, lettera a)
della  legge  regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative
per  l'attuazione  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112
"conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n.  59"), aggiunto dall'art. 9 della legge regionale
15 marzo 2001, n. 5.
    5.  Per  le  specie  faunistiche  presenti  nell'area protetta ed
elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del presidente della
Regione  n. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui
all'art.  8,  commi 1, 2 e 3 del decreto del presidente della Regione
stesso.