Art. 5. Norme di salvaguardia 1. Sull'intero territorio della zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, e' fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave; b) aprire e gestire discariche; c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica dell'area protetta. 2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio dell'area protetta devono corrispondere ai fini di cui all'art. 3 e sono definiti nel piano d'area di cui all'art. 7. 3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti. 4. Fino all'approvazione del piano d'area di cui all'art. 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lettera a) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), aggiunto dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5. 5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del presidente della Regione n. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del decreto del presidente della Regione stesso.