Art. 6.
                          V i g i l a n z a
    1.  La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie caccia e
pesca,  al  Corpo  forestale  dello  Stato,  alle  guardie ecologiche
volontarie  di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982,
n.   32  (Norme  per  la  conservazione  del  patrimonio  naturale  e
dell'assetto ambientale).