Art. 6. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).