Art. 7. Piano d'area 1. La zona di salvaguardia del bosco di Cassine e' soggetta a piano d'area di cui all'art. 23 della legge regionale n. 12/1990, modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n, 36. 2. Il piano d'area, predisposto in collaborazione tra i comuni, le province e la Regione attraverso conferenze entro un anno dall'istituzione dell'area protetta, e' trasmesso dall'assemblea dei sindaci alla Regione. La giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alle province di Asti ed Alessandria e ne da' notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. 3. La giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la commissione tecnico-urbanistica e la commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area definitivo al consiglio regionale per l'approvazione. 4. Il piano d'area ha la validita', gli effetti, l'efficacia stabilite dall'art. 23 della legge regionale n. 12/1990 e puo' essere modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.