Art. 7.
                            Piano d'area
    1.  La  zona  di  salvaguardia del bosco di Cassine e' soggetta a
piano  d'area  di  cui  all'art. 23 della legge regionale n. 12/1990,
modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n, 36.
    2.  Il  piano d'area, predisposto in collaborazione tra i comuni,
le  province  e  la  Regione  attraverso  conferenze  entro  un  anno
dall'istituzione  dell'area protetta, e' trasmesso dall'assemblea dei
sindaci  alla  Regione.  La  giunta regionale lo adotta entro novanta
giorni  dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione
ai  comuni  interessati  ed alle province di Asti ed Alessandria e ne
da'  notizia  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Piemonte con
l'indicazione  della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli
elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
    3. La giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi
novanta  giorni  e  provvede  alla  predisposizione  degli  elaborati
definitivi   e,  sentita  la  commissione  tecnico-urbanistica  e  la
commissione  per  la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali  riunite  in  seduta  congiunta, sottopone il piano d'area
definitivo al consiglio regionale per l'approvazione.
    4.  Il  piano  d'area  ha  la validita', gli effetti, l'efficacia
stabilite dall'art. 23 della legge regionale n. 12/1990 e puo' essere
modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.