Art. 8. S a n z i o n i 1. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato. 2. Le violazioni al divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica. 3. Le violazioni di cui all'art. 5, comma 4, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica. 4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia competente, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 44/2000. 5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate) modificata dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni. 6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all'art. 7 sono introitate nel bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello stato di previsione delle entrate cosi' denominato: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali (leggi regionali 4 giugno 1975, n, 43 e 20 gennaio 1977, n. 7)".