Art. 8.
                           S a n z i o n i
    1.  Le  violazioni ai divieti di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a)  e  b),  comportano  sanzioni  amministrative da un minimo di lire
3 milioni  ad  un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi
di materiale rimosso o depositato.
    2.  Le  violazioni al divieto di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c),   comportano   le   sanzioni  previste  dalle  leggi  in  materia
urbanistica.
    3.  Le  violazioni  di  cui  all'art.  5,  comma 4, comportano le
sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
    4.  Le  violazioni  ai  divieti  richiamati ai commi 1, 2 e 3 del
presente  articolo  comportano  oltre  alle  sanzioni  amministrative
previste,  l'obbligo  del  ripristino che dovra' essere realizzato in
conformita'  alle  disposizioni  formulate  in apposito provvedimento
della  provincia  competente, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lettera
a) della legge regionale n. 44/2000.
    5.   Ai   sensi   della  legge  regionale  2 marzo  1984,  n.  15
(Procedimento   per   l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
inerenti  alle  violazioni  in  materia  di  parchi naturali, riserve
naturali   o   aree  attrezzate)  modificata  dalla  legge  regionale
23 aprile   1985,  n.  46,  per  l'accertamento  delle  violazioni  e
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla  presente  legge  si
applicano  le  norme  ed  i  principi  di  cui  al capo I della legge
24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive
modificazioni.
    6.  Le  somme  riscosse  ai  sensi del presente articolo e quelle
riscosse  ai  sensi delle norme contenute nel piano di cui all'art. 7
sono introitate nel bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello
stato di previsione delle entrate cosi' denominato:
    "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione
delle  norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel
piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori
istituiti  in  parchi  o  riserve  naturali (leggi regionali 4 giugno
1975, n, 43 e 20 gennaio 1977, n. 7)".