Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Per l'anno finanziario 2001 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15190, n. 15315 e n. 15650, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2001 in termini di competenza e di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 14 novembre 2001 GHIGO (Omissis).