Art. 9.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'anno  finanziario  2001  alla  copertura  degli  oneri
derivanti  dall'applicazione  della  presente legge, si fa fronte con
gli  stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15190, n. 15315 e n. 15650,
dello  stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per
l'anno 2001 in termini di competenza e di cassa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 14 novembre 2001
                                GHIGO
    (Omissis).