Art. 2. 1. Il comma 2 dell'art. 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, e' sostituito dal seguente: "2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia lacuale di cui all'art. 2, comma 4, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa) ad una velocita' non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).".