Art. 2.
    1.   Il   comma   2   dell'art.   3,  del  regolamento  regionale
disciplinante   la  navigazione  sulle  acque  del  lago  d'Orta,  e'
sostituito dal seguente:
    "2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, alle unita'
a  motore e' consentito l'attraversamento della fascia lacuale di cui
all'art.  2,  comma 4, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla
costa) ad una velocita' non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).".