Art. 10. Conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici 1. E' istituita la conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici. La conferenza e' integrata dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di assistenza farmaceutica e da un massimo di sei esperti in materia di sperimentazioni cliniche individuati dall'assessore regionale alla sanita'. 2. Contestualmente alla costituzione la giunta regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalita' di funzionamento. Il direttore regionale della competente struttura mette a disposizione le necessarie risorse strumentali ed organizzative. Nel corso della prima riunione, convocata e presieduta dal suddetto direttore regionale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente con maggioranza semplice ed a voto segreto. 3. La conferenza: a) coordina ed indirizza l'azione dei comitati etici, anche al fine di salvaguardarne l'indipendenza; promuove e mantiene rapporti con i comitati etici nazionali e comunitari favorendo la divulgazione e l'informazione sulle problematiche etiche, metodologiche scientifiche e giuridiche relative alla ricerca biomedica ed alla sperimentazione clinica; b) promuove e realizza corsi di aggiornamento e qualificazione per i comitati etici ed il personale assegnato alle segreterie; c) favorisce le iniziative tese a salvaguardare e valorizzare i diritti del malato e la formazione etica degli operatori sanitari; d) monitora l'attivita' dei comitati etici anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento; e) relaziona periodicamente sull'attivita' dei comitati etici e sullo stato della sperimentazione clinica e della bioetica in ambito regionale; f) elabora proposte nelle materie di competenza e su specifiche richieste della giunta o del consiglio regionale delle istituzioni sanitarie, degli ordini o dei collegi professionali operanti nel servizio sanitario regionale fornisce pareri e valutazioni.