Art. 10.
       Conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici
    1.  E'  istituita  la  conferenza  regionale  dei  presidenti dei
comitati etici. La conferenza e' integrata dal dirigente responsabile
della   struttura  regionale  competente  in  materia  di  assistenza
farmaceutica   e   da  un  massimo  di  sei  esperti  in  materia  di
sperimentazioni  cliniche  individuati  dall'assessore regionale alla
sanita'.
    2.  Contestualmente  alla costituzione la giunta regionale adotta
un   apposito   regolamento   per   disciplinare   le   modalita'  di
funzionamento.  Il  direttore  regionale  della  competente struttura
mette   a   disposizione   le   necessarie   risorse  strumentali  ed
organizzative. Nel corso della prima riunione, convocata e presieduta
dal  suddetto  direttore regionale vengono eletti il presidente ed il
vicepresidente con maggioranza semplice ed a voto segreto.
    3. La conferenza:
      a) coordina  ed indirizza l'azione dei comitati etici, anche al
fine  di  salvaguardarne l'indipendenza; promuove e mantiene rapporti
con i comitati etici nazionali e comunitari favorendo la divulgazione
e    l'informazione   sulle   problematiche   etiche,   metodologiche
scientifiche  e  giuridiche  relative  alla ricerca biomedica ed alla
sperimentazione clinica;
      b) promuove  e realizza corsi di aggiornamento e qualificazione
per i comitati etici ed il personale assegnato alle segreterie;
      c) favorisce le iniziative tese a salvaguardare e valorizzare i
diritti del malato e la formazione etica degli operatori sanitari;
      d) monitora  l'attivita'  dei  comitati  etici anche al fine di
verificare   il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento;
      e) relaziona periodicamente sull'attivita' dei comitati etici e
sullo  stato della sperimentazione clinica e della bioetica in ambito
regionale;
      f) elabora proposte nelle materie di competenza e su specifiche
richieste  della  giunta  o del consiglio regionale delle istituzioni
sanitarie,  degli  ordini  o  dei  collegi professionali operanti nel
servizio sanitario regionale fornisce pareri e valutazioni.