Art. 13. Sedi della sperimentazione 1. Le sperimentazioni cliniche devono essere condotte esclusivamente in idonee strutture delle aziende sanitarie delle Universita' degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, delle istituzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge n. 833/1978, nonche', nei casi ed alle condizioni previste dalla vigente normativa presso gli ambulatori dei medici singoli e/o associati e nelle strutture private accreditate ed in possesso di specifico riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio.