Art. 13.
                     Sedi della sperimentazione
    1.   Le   sperimentazioni   cliniche   devono   essere   condotte
esclusivamente  in  idonee  strutture  delle  aziende sanitarie delle
Universita'   degli   istituti   di  ricovero  e  cura  di  carattere
scientifico, delle istituzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della
legge  n.  833/1978,  nonche',  nei  casi ed alle condizioni previste
dalla  vigente normativa presso gli ambulatori dei medici singoli e/o
associati  e  nelle  strutture  private accreditate ed in possesso di
specifico   riconoscimento   di   idoneita'  rilasciato  dall'azienda
sanitaria competente per territorio.